La Legge n. 263 del 28/07/1989 prevede la riduzione dell’aliquota IVA al 4% , in luogo di quella ordinaria del 22%, per gli ausili e i sussidi informatici e tecnici che hanno il fine di facilitare l’autosufficienza e l’integrazione di soggetti con menomazioni funzionali permanenti.
Per ausilio si intende un dispositivo specificatamente destinato a persone disabili e preferibilmente commercializzato da una sanitaria.
Sussidi informatici e tecnici per disabili sono i dispositivi e le apparecchiature basate su tecnologie informatiche, elettroniche o meccaniche che agevolano:
- la comunicazione interpersonale;
- l’elaborazione scritta o grafica;
- l’accesso all’informazione e alla cultura;
- la riabilitazione;
- il controllo dell’ambiente.
Si tratta di dispositivi di comune reperibilità non venduti da una sanitaria e destinabili anche ad un uso promiscuo.
Per uso promiscuo si intende l’utilizzabilità del bene/servizio sia da parte del disabile che di persone “normodotate”.
La Circolare n. 189/E del 22/11/1994 del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze stabilisce che la detrazione dell’IVA al 4% si può applicare solo quando l’acquirente garantisce l’effettivo utilizzo degli ausili e dei sussidi, per i quali è possibile un uso promiscuo, solamente da parte del disabile beneficiario dell’agevolazione.
Per tale ragione il disabile deve presentare:
1. la Prescrizione autorizzata da un medico specialista della ASL di appartenenza che attesta:
- l’esistenza dell’invalidità funzionale del soggetto;
- il carattere permanente della menomazione.
2. il collegamento funzionale tra l’invalidità funzionale certificata ed il sussidio tecnico-informatico acquistato.
Ciò per dimostrare che il prodotto acquistato è necessario per migliorare o per garantire l’autosufficienza e l’autonomia personale.
La certificazione presentata dovrebbe riportare l’elenco dei beni/servizi che il medico specialista prescrive al disabile per compensarne l’handicap.
Alla luce di ciò, rubinetti, lavabi, infissi e piastrelle non rientrano nella categoria degli ausili per disabili.
Di conseguenza vanno venduti con aliquota IVA ordinaria a meno che non rientrino nella realizzazione di un intervento edilizio agevolato o riguardante strutture particolari come fondazioni o case di cura.
Questo tipo di agevolazione è applicabile alla cessione di “beni finiti”.
La ristrutturazione del bagno in modo da renderlo fruibile a persone con disabilità motorie rientra nel caso degli interventi volti all’abbattimento di barriere architettoniche, che danno diritto ad un altro tipo di agevolazione, ovvero alla detrazione IRPEF al 50%.