Detrazioni fiscali

DETRAZIONE IVA AL 4% PER DISABILI: È APPLICABILE A LAVABI E RUBINETTI?

rubinetto disabili

La Legge n. 263 del 28/07/1989 prevede la riduzione dell’aliquota IVA al 4% , in luogo di quella ordinaria del 22%, per gli ausili e i sussidi informatici e tecnici che hanno il fine di facilitare l’autosufficienza e l’integrazione di soggetti con menomazioni funzionali permanenti.

Per ausilio si intende un dispositivo specificatamente destinato a persone disabili e preferibilmente commercializzato da una sanitaria.

Sussidi informatici e tecnici per disabili sono i dispositivi e le apparecchiature basate su tecnologie informatiche, elettroniche o meccaniche che agevolano:

  • la comunicazione interpersonale;
  • l’elaborazione scritta o grafica;
  • l’accesso all’informazione e alla cultura;
  • la riabilitazione;
  • il controllo dell’ambiente.

Si tratta di dispositivi di comune reperibilità non venduti da una sanitaria e destinabili anche ad un uso promiscuo.

Per uso promiscuo si intende l’utilizzabilità del bene/servizio sia da parte del disabile che di persone “normodotate”.

La Circolare n. 189/E del 22/11/1994 del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze stabilisce che la detrazione dell’IVA al 4% si può applicare solo quando l’acquirente garantisce l’effettivo utilizzo degli ausili e dei sussidi, per i quali è possibile un uso promiscuo, solamente da parte del disabile beneficiario dell’agevolazione.

Per tale ragione il disabile deve presentare:

1. la Prescrizione autorizzata da un medico specialista della ASL di appartenenza che attesta:

  • l’esistenza dell’invalidità funzionale del soggetto;
  • il carattere permanente della menomazione.

2. il collegamento funzionale tra l’invalidità funzionale certificata ed il sussidio tecnico-informatico acquistato.

Ciò per dimostrare che il prodotto acquistato è necessario per migliorare o per garantire l’autosufficienza e l’autonomia personale.

La certificazione presentata dovrebbe riportare l’elenco dei beni/servizi che il medico specialista prescrive al disabile per compensarne l’handicap.

Alla luce di ciò, rubinetti, lavabi, infissi e piastrelle non rientrano nella categoria degli ausili per disabili.

Di conseguenza vanno venduti con aliquota IVA ordinaria a meno che non rientrino nella realizzazione di un intervento edilizio agevolato o riguardante strutture particolari come fondazioni o case di cura.

Questo tipo di agevolazione è applicabile alla cessione di “beni finiti”.

La ristrutturazione del bagno in modo da renderlo fruibile a persone con disabilità motorie rientra nel caso degli interventi volti all’abbattimento di barriere architettoniche, che danno diritto ad un altro tipo di agevolazione, ovvero alla detrazione IRPEF al 50%.