Per quali interventi di risparmio energetico puoi ottenere le detrazioni IRPEF del 65% previste dall’Ecobonus?
Quali spese sono agevolate?
E cosa si intende quando si parla di “riqualificazione energetica” e di “prestazione energetica” di un edificio?
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1. La Riqualificazione Energetica di un edificio
La Riqualificazione Energetica di un edificio è la realizzazione di una serie di interventi finalizzati al miglioramento della sua efficienza energetica.
In linea generale, puoi conseguire tale miglioramento attraverso 3 tipologie di intervento:
- l’ottimizzazione dell’impianto termico esistente;
- l’isolamento termico;
- la produzione di energia mediante rinnovabili.
Conviene realizzarla soprattutto sui fabbricati costruiti prima degli anni ’90 e che non hanno un isolamento termico dell’involucro adeguato.
Porta i seguenti vantaggi:
- riduce le spese per il riscaldamento;
- aumenta il valore dell’immobile;
- consente di usufruire della detrazione fiscale del 65% prevista dalla legge di Bilancio;
- protegge le strutture della casa;
- migliora la qualità della vita domestica e in particolare l’air indoor quality.
2. L’Indice di Prestazione Energetica
Gli interventi di Riqualificazione energetica agevolati sono quelli che consentono di raggiungere un Indice di Prestazione Energetica per la climatizzazione invernale che non sia maggiore rispetto ai valori indicati dal Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico dell’11/03/2008.
Puoi trovare tale Decreto nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18/03/2008.
Puoi consultare tali valori nella tabella riportata a fine paragrafo.
L’Indice di Prestazione Energetica che deve essere raggiunto va calcolato in riferimento al fabbisogno energetico dell’intero fabbricato, non delle singole unità immobiliari che lo compongono.
L’Indice di Prestazione Energetica per la climatizzazione invernale, o più brevemente “Indice di Prestazione Energetica” (EPi), è la valutazione della prestazione energetica di un immobile a livello termico.
La prestazione energetica di un immobile è la quantità di energia di cui ha bisogno in un anno, nell’ipotesi di utilizzo standard (in regime continuo degli impianti su 24 ore), per:
- i bisogni legati alla climatizzazione invernale ed estiva,
- la ventilazione;
- la produzione di ACS;
- l’illuminazione.
In pratica, l’EPi è la misura dell’efficienza energetica di un edificio.
Esprime il consumo complessivo di energia primaria per il riscaldamento invernale riferito:
- all’unità di superficie utile per gli edifici residenziali;
- all’unità di volume lordo per gli edifici non residenziali.
È misurato in:
- kWh/mq per anno per edifici residenziali;
- kWh/mc per anno per edifici non residenziali.
L’EPi va riportato nell’Attestato di Prestazione Energetica dell’edificio.
La seguente tabella mostra i valori limite dell’EPi per un edificio residenziale in relazione:
- alla zona climatica;
- al rapporto di forma dell’edificio.
TABELLA
La seguente tabella mostra i valori limite dell’EPi per un edificio non residenziale in relazione:
- alla zona climatica;
- al rapporto di forma dell’edificio.
TABELLA
Il rapporto di forma dell’edificio (S/V) è un parametro importante per la valutazione della sua efficienza energetica.
È la misura della compattezza dell’edificio.
Una forma compatta ha un rapporto di forma migliore (più basso) rispetto ad una forma dispersa.
È dato dal rapporto tra:
- la superficie disperdente S , confinante con ambienti non riscaldati;
- il volume lordo V delle parti riscaldate dell’edificio.
S è la superficie che delimita il volume riscaldato e lo separa dall’esterno.
3. Interventi di riqualificazione energetica agevolati
Gli interventi di riqualificazione energetica agevolati devono:
- essere realizzati su edifici esistenti;
- configurarsi come “interventi di sostituzione” di impianti preesistenti.
L’esistenza dell’edificio è comprovata:
- dalla sua iscrizione al catasto o dalla richiesta del suo accatastamento;
- dall’eventuale pagamento delle imposte comunali sugli immobili.
Edifici di nuova costruzione non usufruiscono dell’incentivo.
Ciò perché già sono costruiti secondo gli ultimi criteri di efficienza energetica.
Pertanto l’intervento non comporterebbe alcun miglioramento dal punto di vista energetico.
Gli interventi di riqualificazione energetica agevolati non includono l’installazione di nuovi impianti di climatizzazione invernale in immobili che ne erano sprovvisti.
L’edificio in cui viene realizzato l’intervento deve essere già dotato di un impianto di riscaldamento.
In caso di installazione ex-novo di un impianto termico non ci sarebbe alcun termine di paragone.
Sono agevolati anche gli interventi di riqualificazione energetica che prevedono:
- la trasformazione di impianti termici individuali autonomi in impianti centralizzati con contabilizzazione del calore;
- la trasformazione di impianti termici centralizzati con lo scopo di rendere applicabile la centralizzazione del calore.
Non sono agevolati gli interventi che prevedono la trasformazione di impianti termici centralizzati in impianti termici individuali autonomi.
Se in un fabbricato, solo alcune unità immobiliari sono provviste di impianto termico, l’intervento di riqualificazione energetica viene agevolato in proporzione al numero di impianti termici preesistenti.
La detrazione non riguarderà la spesa complessiva sostenuta per l’installazione del nuovo impianto di climatizzazione invernale centralizzato ma sarà limitata alle spese imputabili alle sole unità immobiliari dotate già di un impianto termico.
A ciascun inquilino spetterà una quota di detrazione proporzionale alla quota millesimale del proprio appartamento già dotato di impianto termico.
4. Cumulabilità delle agevolazioni
Alcuni interventi di riqualificazione energetica possono configurarsi come interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria o come ristrutturazione edilizia e farti maturare diversamente il diritto alla detrazione del 65%.
In questi casi non puoi esercitare anche il diritto alle detrazione previste per i singoli lavori realizzati ai fini dell’intervento di riqualificazione energetica generale.
Per il calcolo del tetto massimo di detrazione che ti spetta, dovrai ricomprendere tali lavori singoli nell’intervento di riqualificazione energetica più generale ed usufruire di una sola agevolazione.
Dunque le agevolazioni non sono cumulabili.
Leggi anche: Detrazioni IRPEF ed incentivi regionali: sono compatibili?
5. Spese ed operazioni comprese nella riqualificazione energetica
Le detrazioni previste per gli interventi di riqualificazione energetica comprendono tutte le spese sostenute ai fini del miglioramento della prestazione energetica dell’edificio.
Tra queste le spese sostenute per:
- la fornitura e la posa in opera di impianti di climatizzazione e materiali di coibentazione;
- la realizzazione di opere murarie connesse all’intervento;
- le prestazioni professionali necessari per l’esecuzione dei lavori;
- l’acquisizione della certificazione energetica.
6. Gli interventi di riqualificazione energetica: quali sono?
Sono:
- gli interventi che migliorano almeno del 20% il fabbisogno di energia primaria annuo in base ai requisiti riportati nel DM 11/03/2008;
- gli interventi di coibentazione di strutture opache orizzontali e verticali che soddisfino i requisiti riportati nel DM 11/03/2008;
- gli interventi che prevedano la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione di classe A e l’installazione contestuale di sistemi di termoregolazione evoluti;
Leggi anche: Sistemi di termoregolazione evoluti: quali sono?
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con micro-cogeneratori: la detrazione copre le spese per l’acquisto e la posa in opera fino ad un valore massimo di 100000 €;
- l’installazione di collettori solari per la produzione di ACS;
- la sostituzione di scaldacqua tradizionali con sistemi a pompe di calore;
- l’acquisto, l’installazione e la posa in opera di dispositivi multimediali che consentano il controllo a distanza degli impianti di climatizzazione, riscaldamento ed acqua calda.