Il TAR Lombardia ha consentito lo scarico a parete in presenza di una canna fumaria collettiva condominiale risultata non idonea.
Una sentenza di grande rilievo per gli installatori che va tenuta presente per dirimere problematiche simili.
Si tratta di un caso reale avvenuto a Gallarate.
La legge stabilisce che gli impianti termici di nuova installazione devono scaricare i fumi della combustione tramite canne fumarie, camini o sistemi di evacuazione con sbocco al di sopra del livello del tetto alla quota prevista dal regolamento tecnico vigente.
Tale regola vale:
Per “impianti di nuova installazione” si intende gli impianti installati a partire dal 31/08/2013.
La norma in questione è il DPR 412/93 art. 5 comma 9, poi modificato:
Di norma l’evacuazione dei prodotti della combustione deve avvenire sul tetto ma in alcuni casi la legge permette lo scarico a parete nel rispetto della norma UNI 7129.
La UNI 7129 disciplina l’installazione e la manutenzione degli impianti a gas per uso domestico si singola portata termica non superiore di 35 kW.
Nello specifico indica le distanze da rispettare per lo scarico fumi.
Leggi l’articolo La UNI 7129:2015 : la sicurezza negli impianti a gas per uso domestico
Tra i vari casi di eccezione possibili, la legge consente lo scarico a parete quando:
Nelle varie regioni bisogna tener conto anche dei regolamenti locali, in particolare:
Tali regolamenti riportano in genere delle semplici prescrizioni generali, che però possono imporre dei limiti più restrittivi rispetto a quanto concesso dalle norme nazionali.
Una società immobiliare è proprietaria di un monolocale ristrutturato con bagno, ubicato al 2° piano di un edificio condominiale, nel comune di Gallarate.
Nel 2013 il monolocale era provvisto di una caldaia di tipo B, quindi a camera aperta e tiraggio naturale.
Tale caldaia, come tutte le caldaie degli appartenenti situati sulla stessa colonna, era collegata alla canna fumaria collettiva ramificata di tipo A del condominio.
La normativa tecnica nazionale vigente UNI 7129 prevede che le caldaie di tipo B non possono essere installate all’interno di un monolocale.
Tale norma impone per il monolocale l’installazione di una caldaia di tipo C, tradizionale o a condensazione.
La società ha provveduto allora alla sostituzione della vecchia caldaia con una nuova di tipo C.
Prima di procedere al collegamento dello scarico fumi della caldaia alla canna fumaria collettiva dell’intero edificio condominiale, l’Amministratore di condominio ha incaricato una ditta di installazione e risanamento di canne fumarie di realizzare video ispezioni e redarre una relazione tecnica sullo stato delle canne fumarie condominiali.
L’esame effettuato dalla ditta ha rilevato una serie di irregolarità.
Ha precisato che caldaie di tipo B e caldaie di tipo C non possono coesistere nelle stesse canne fumarie collettive ramificate e che in tali canne fumarie possono esserci collegate solo caldaie di tipo B.
Ha concluso che la canna fumaria collettiva ispezionata non era a norma e che era necessario un intervento di risanamento.
Allora la società immobiliare :
Il DPR n. 102 del 04/07/2012 consente infatti lo scarico a parete per i generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni di NOx non superiori a 70 mg/kWh.
L’inquilino proprietario dell’appartamento al piano superiore di quello di proprietà della società immobiliare si è allora rivolto al Comune di Gallarate lamentando l’emissione di fumi dannosi.
Il Comune ha allora emesso un’ordinanza che:
L’ordinanza richiamava la circolare 8/San del 1995 della Regione Lombardia.
Riteneva lo scarico a parete del singolo proprietario non conforme all’articolo 3.4.46 del Regolamento Comunale di Igiene.
Intimava alla società immobiliare di:
Inoltre ordinava all’Amministratore di Condominio di “compiere tutti gli interventi tecnici necessari a risolvere tutte le criticità riscontrate nella canna fumaria collettiva di condominio”.
A questo punto, la società immobiliare si è rivolta al TAR.
Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso della società immobiliare ed ha emesso una sentenza con la quale ha condannato:
Relativamente all’ordinanza comunale ha:
La sentenza del TAR Lombardia n. 1808/2017, pubblicata il 13/09/2017, va a legittimare la deroga all’obbligo di espulsione dei fumi di scarico della caldaia a gas al di sopra del tetto quando questa risulti tecnicamente irrealizzabile o incompatibile con le norme di tutela degli edifico oggetto dell’intervento.
La parte dell’ordinanza comunale riguardante la società immobiliare applica in modo errato l’art. 5 del DPR n. 412 del 26/08/2013.
L’articolo 3.4.46 del Regolamento Comunale di Igiene non ha preveduto l’ipotesi di deroga riportato dal comma 9 bis del suddetto articolo.
Il comma 9 bis consente la deroga all’obbligo di sbocco della canna fumaria sopra il tetto quando:
La norma regolamentare comunale va a contrastare una norma di legge: di qui discende l’obbligo della sua disapplicazione.
Il Comune non è autorizzato a reclamare la rimozione della caldaia con scarico a parete in quanto:
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