Detrazioni fiscali

Ecobonus per condomini e superdetrazione del 75% : un piccolo vademecum

 

vademecum ecobonus condomini

 

La superdetrazione del 75% rientra nell’Ecobonus per i condomini ed è uno degli incentivi previsti dalla Legge di Stabilità 2017.

Ma come funziona? Chi può richiederla? Per quali interventi? L’articolo risponde a queste e ad altre domande.

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1. Che cos’è?

È un incentivo per la riqualificazione energetica delle parti comuni dei condomini.

2. In cosa consiste?

Consiste in una detrazione Irpef o Ires tra il 65% ed il 75% tramite la denuncia dei redditi sulle spese sostenute per interventi di efficientamento energetico.

3. Come funziona?

  a. L’incentivo parte dal 65% della spesa sostenuta, uguale a quanto previsto per le abitazioni singole.

  b. Arriva al 70% per gli interventi relativi ad almeno il 25% dell’involucro edilizio.

  c. Sale al 75% per gli interventi che migliorano la prestazione energetica invernale ed estiva facendole raggiungere la qualità media di cui al DM 26/06/2015.

4. Da cosa dipende l’entità dello sconto?

La percentuale di sconto dipende:

  • dall’entità dei lavori;
  • dai risultati raggiunti.

Tecnici abilitati certificano i risultati raggiunti attraverso l’APE.

L’ENEA controlla l’effettivo raggiungimento delle prestazioni mediante delle verifiche a campione.

Se ciò che è riscontrato dall’ENEA non coincide con quanto dichiarato dall’APE, l’incentivo viene revocato.

5. Chi può richiederla?

Possono richiederlo:

  • chi ha sostenuto le spese di efficientamento energetico;
  • gli aventi diritto sulle singole unità immobiliari costituenti l’edificio in regola con le tasse;
  • gli incapienti, in virtù della possibilità che hanno i contribuenti di cedere il bonus a imprese, Esco o altri soggetti che non siano banche o intermediari finanziari sotto forma di sconto immediato.

6. Perché è stata introdotta?

È stata introdotta per stimolare i cittadini ad effettuare interventi finalizzati al risparmio energetico.

7. Quali sono gli interventi agevolabili?

Sono agevolabili:

  • gli interventi di riqualificazione globale su edifici esistenti;
  • gli interventi sugli involucri degli edifici;
  • la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
  • l’installazione di sistemi domotici, che consentano il controllo da remoto degli impianti di climatizzazione, di riscaldamento e di produzione di ACS;
  • l’installazione di pannelli solari per la produzione di ACS;
  • l’installazione di schermature solari;
  • la sostituzione di infissi, se insistenti sulle stesse strutture esterne oggetto dell’intervento e se eseguita contestualmente ai lavori previsti nella stessa relazione tecnica di cui al comma 1 dell’art. 8 del D.lgs. 192/2005;
  • opere provvisionali ed accessorie strettamente funzionali agli interventi di risparmio energetico e ristrutturazione; si tratta di rifacimento di intonaci, davanzali, ponteggi, nuove soglie.

Gli interventi di riqualificazione globale devono portare il fabbisogno annuo di energia per la climatizzazione invernale ad un valore non superiore a quanto riportato nelle tabelle di cui all’allegato A del DM 11/03/2008 (modificato dal DM 26/01/2010).

Gli interventi sugli involucri degli edifici devono portare una riduzione della trasmittanza termica secondo i valori riportati nella tabella di cui all’Allegato B del DM 11/03/2008.

Si tratta di interventi riguardanti:

  • le strutture opache orizzontali (pavimenti e coperture);
  • le strutture opache verticali;
  • le finestre, comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso vani non riscaldati e verso l’esterno.

8. Quali sono i limiti di spesa?

La spesa massima detraibile è di 40000 € per ogni singola unità immobiliare che costituisce l’edificio.

9. Fino a quando è valida?

Il bonus è applicabile per le spese sostenute dal 01/01/2017 al 31/12/2021, salvo modifiche.

La spesa sarà rimborsata in 10 anni.