La superdetrazione del 75% rientra nell’Ecobonus per i condomini ed è uno degli incentivi previsti dalla Legge di Stabilità 2017.
Ma come funziona? Chi può richiederla? Per quali interventi? L’articolo risponde a queste e ad altre domande.
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1. Che cos’è?
È un incentivo per la riqualificazione energetica delle parti comuni dei condomini.
2. In cosa consiste?
Consiste in una detrazione Irpef o Ires tra il 65% ed il 75% tramite la denuncia dei redditi sulle spese sostenute per interventi di efficientamento energetico.
3. Come funziona?
a. L’incentivo parte dal 65% della spesa sostenuta, uguale a quanto previsto per le abitazioni singole.
b. Arriva al 70% per gli interventi relativi ad almeno il 25% dell’involucro edilizio.
c. Sale al 75% per gli interventi che migliorano la prestazione energetica invernale ed estiva facendole raggiungere la qualità media di cui al DM 26/06/2015.
4. Da cosa dipende l’entità dello sconto?
La percentuale di sconto dipende:
- dall’entità dei lavori;
- dai risultati raggiunti.
Tecnici abilitati certificano i risultati raggiunti attraverso l’APE.
L’ENEA controlla l’effettivo raggiungimento delle prestazioni mediante delle verifiche a campione.
Se ciò che è riscontrato dall’ENEA non coincide con quanto dichiarato dall’APE, l’incentivo viene revocato.
5. Chi può richiederla?
Possono richiederlo:
- chi ha sostenuto le spese di efficientamento energetico;
- gli aventi diritto sulle singole unità immobiliari costituenti l’edificio in regola con le tasse;
- gli incapienti, in virtù della possibilità che hanno i contribuenti di cedere il bonus a imprese, Esco o altri soggetti che non siano banche o intermediari finanziari sotto forma di sconto immediato.
6. Perché è stata introdotta?
È stata introdotta per stimolare i cittadini ad effettuare interventi finalizzati al risparmio energetico.
7. Quali sono gli interventi agevolabili?
Sono agevolabili:
- gli interventi di riqualificazione globale su edifici esistenti;
- gli interventi sugli involucri degli edifici;
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
- l’installazione di sistemi domotici, che consentano il controllo da remoto degli impianti di climatizzazione, di riscaldamento e di produzione di ACS;
- l’installazione di pannelli solari per la produzione di ACS;
- l’installazione di schermature solari;
- la sostituzione di infissi, se insistenti sulle stesse strutture esterne oggetto dell’intervento e se eseguita contestualmente ai lavori previsti nella stessa relazione tecnica di cui al comma 1 dell’art. 8 del D.lgs. 192/2005;
- opere provvisionali ed accessorie strettamente funzionali agli interventi di risparmio energetico e ristrutturazione; si tratta di rifacimento di intonaci, davanzali, ponteggi, nuove soglie.
Gli interventi di riqualificazione globale devono portare il fabbisogno annuo di energia per la climatizzazione invernale ad un valore non superiore a quanto riportato nelle tabelle di cui all’allegato A del DM 11/03/2008 (modificato dal DM 26/01/2010).
Gli interventi sugli involucri degli edifici devono portare una riduzione della trasmittanza termica secondo i valori riportati nella tabella di cui all’Allegato B del DM 11/03/2008.
Si tratta di interventi riguardanti:
- le strutture opache orizzontali (pavimenti e coperture);
- le strutture opache verticali;
- le finestre, comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso vani non riscaldati e verso l’esterno.
8. Quali sono i limiti di spesa?
La spesa massima detraibile è di 40000 € per ogni singola unità immobiliare che costituisce l’edificio.
9. Fino a quando è valida?
Il bonus è applicabile per le spese sostenute dal 01/01/2017 al 31/12/2021, salvo modifiche.
La spesa sarà rimborsata in 10 anni.