Fisco

Reverse Charge: casi di applicabilità

 

reverse charge

 

Il Reverse Charge o Inversione Contabile è un meccanismo che prevede l’applicazione dell’IVA da parte del destinatario del bene / servizio (se soggetto passivo) invece che da parte del prestatore.

Ha lo scopo di contrastare l’evasione fiscale e le frodi in particolari settori a rischio, come il settore edile e quelli ad esso connesso.

Si applica ordinariamente nei casi di:

  • installazione di un impianto che risulta funzionale o servente ad un edificio;
  • prestazioni di riparazione / manutenzione di impianti di spegnimento antincendio di un edificio  eseguite nei confronti di soggetti passivi IVA .

Il Reverse Charge si applica solo su prestazioni eseguite su edifici.

Sono esclusi gli altri immobili: giardini, piscine, terrazzi, parcheggi.

Non si applica nei confronti di:

  • condomini, in quanto non titolari di partita iva;
  • soggetti in regime agevolato forfettario – minimi.

Le attività di installazione di impianti soggette al meccanismo dell’Inversione Contabile sono quelle riconducibili ai seguenti codici ATECO 2007:

43.21.01  –  Installazione, manutenzione e riparazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione

43.21.02  –  Installazione, manutenzione e riparazione di impianti elettronici

43.22.01  –  Installazione, manutenzione e riparazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria in edifici o in altre opere di costruzione

43.22.02  –  Installazione, manutenzione e riparazione di impianti per la distribuzione del gas

43.22.03  –  Installazione, manutenzione e riparazione di impianti di spegnimento antincendio

43.29.01  –  Installazione, manutenzione e riparazione di ascensori e scale mobili

43.29.02  –  Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni

43.29.09  –  Altri lavori di costruzione e installazione nca (limitatamente alle prestazioni riferite agli edifici)

Non sono mancati dubbi e perplessità in merito all’ambito applicativo del meccanismo del Reverse Charge da parte dei professionisti.

L’Agenzia delle Entrate ha perciò pubblicato la Circolare n. 37/E del 22/12/15 per rispondere ad alcuni quesiti posti dalle associazioni di categoria circa l’applicabilità dell’Inversione Contabile.

Vediamo alcune di queste risposte con riferimento al settore degli impianti.

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1. Fornitura con posa in opera e prestazione di servizi

La distinzione tra cessione con posa in opera e prestazione di servizi è importante perché:

  • la fornitura con posa in opera resta esclusa dal meccanismo del Reverse Charge;
  • la prestazione di servizi è invece soggetta.

La fornitura con posa in opera è esclusa perché la posa in opera costituisce una forma accessoria rispetto alla fornitura del bene e queste operazioni sono delle cessioni di beni ai fini IVA.

Per valutare correttamente se l’operazione appartiene all’una o all’altra tipologia va considerato:

  • se la prestazione si limita alla semplice posa in opera del bene o se è volta a modificare la natura del bene e/o ad adattarla alle esigenze del cliente;
  • il rapporto tra il prezzo dei beni e quello dei servizi;
  • la volontà contrattuale in base alla quale:

          se lo scopo principale è la cessione del bene e la posa in opera è diretta meramente all’adattamento del bene alle esigenze del cliente, e quindi a consentire la fruizione del bene da parte del cliente, senza modificarne la natura, il contratto è qualificabile come cessione con posa in opera e quindi non si applica il Reverse Charge;

          se lo scopo principale è arrivare ad un risultato nuovo e diverso rispetto al complesso dei beni impiegati per l’esecuzione dell’opera, prevale la prestazione di servizi alla fornitura dei beni (quindi il fare sul dare), il contratto è qualificabile come prestazione di servizi e si applica il Reverse Charge.

2. Impianti in parte all’interno in parte all’esterno degli edifici

Nel caso di impianti posizionati in parte internamente in parte esternamente all’edificio per necessità tecniche o logistiche, viene valorizzata l’unicità dell’impianto che nel complesso serve l’edificio.

Rientrano in questo caso:

  • gli impianti di climatizzazione, aventi il motore all’esterno collegato con gli split posti all’interno dell’edificio;

anche se una parte (il motore) è collocata all’esterno, nel complesso l’impianto è unico ed è relativo all’edificio;

  • gli impianti idraulici degli edifici con tubazioni esterne;

nel suo complesso l’impianto è considerato unitariamente e comprende le tubazioni esterne che collegano l’impianto posto all’interno dell’edificio alla rete fognaria.

In questo caso si applica il Reverse Charge.

3. Manutenzione e riparazione di impianti

L’ISTAT ha precisato che le attività di Manutenzione e Riparazione degli impianti sono comprese negli “Altri lavori di costruzione e installazione nca” corrispondenti al codice ATECO 43.29.09.

Attività di riparazione e manutenzione dei beni vanno infatti ricondotte ai codici ATECO della divisione 43 “Lavori di costruzione specializzati”, assogettate al meccanismo di Inversione Contabile.

4. Impianti fotovoltaici

Sono soggette al meccanismo del Reverse Charge le attività di installazione e di manutenzione ordinaria e straorinaria di impianti fotovoltaici:

  • integrati, che sono quelli in cui il manto di copertura è sostituito dai pannelli;
  • semintegrati, che sono quelli in cui i pannelli sono appoggiati sopra l’esistente manto di copertura;
  • a terra, a patto che tali impianti siano funzionali o serventi all’edificio.

Non è soggetta al meccanismo del Reverse Charge l’installazione di centrali fotovoltaiche poste sul lastrico solare di un edificio, accatastate autonomamente in categoria D/1, ovvero D/10, cioè come unità immobiliare autonoma.

5. Impianti antincendio

Le attività di installazione, manutenzione e riparazione di impianti antincendio sono riconducibili al codice ATECO 43.22.03 e perciò sono soggette al meccanismo del Reverse Change se relative ad edifici e se realizzate verso soggetti passivi IVA.

Le attività di installazione e manutenzione di estintori, manichette e maschere rientrano nel campo di applicazione dell’Inversione Contabile solo se sono parte integrante di un impianto di protezione attiva che si attiene ai dettami ed alle prescrizioni del DM 20/12/2012, che sia installato sulla base di un progetto redatto da un tecnico abilitato e in osservanza dei regolamenti tecnici e delle normative vigenti.

Estintori non facenti parte di un impianto complesso sono considerati apparecchi mobili, e non impianti di spegnimento antincendio, e non sono soggette al meccanismo dell’Inversione Contabile.

6. Sostituzione delle componenti d’impianto

In questo caso occorre considerare la volontà contrattuale delle parti.

Quando il “fare” prevale sul “dare”, l’attività in oggetto rientra nel campo di applicabilità del Reverse Charge.

Il meccanismo dell’Inversione Contabile va applicato se il fine del contratto è:

  • la riparazione e/o l’ammodernamento degli impianti, anche con la sostituzione di parti danneggiate, e non la semplice fornitura di beni, se le prestazioni rese sono relative ad edifici;
  • il mantenimento in funzione dell’impianto installato, soprattutto se gli interventi sono tali da configurare un nuovo impianto (in quanto in questo caso si tratta di servizi di installazione).

7. Impianti per usi industriali

L’installazione di impianti strettamente funzionali allo svolgimento di un’attività industriale e non al funzionamento di un edificio non rientrano nell’ambito di applicazione del Reverse Charge.

Per esempio, per l’installazione di un impianto di refrigerazione ad uso industriale si applica l’IVA secondo le modalità ordinarie.

Tali attività sono riconducibili al codice ATECO 33.20.09 “Installazione di altre macchine ed apparecchiature industriali”, non compreso nell’elenco riportato dalla Circolare n. 14/E del 2015.

8. Prestazioni rese da soggetti terzi

Servizi resi da terzisti rientrano nell’ambito di applicabilità del Reverse Charge.

Quindi l’Inversione Contabile si applica anche nei casi in cui:

  • una società che commercializza i beni incarica soggetti terzi all’installazione e al completamento di edifici e questi ultimi fatturano tali servizi al cliente;
  • il committente soggetto passivo incarica soggetti terzi ai servizi di installazione / allestimento.

Nel caso di un unico contratto che comprenda più interventi, dei quali:

  • alcuni soggetti al Reverse Charge
  • altri no

si procede alla scomposizione delle prestazioni effettuate per distinguere le singole operazioni soggette ad Inversione Contabile da quelle non soggette.

Se tale scomposizione è difficilmente applicabile, è consentito non scomporre il corrispettivo ed applicare l’IVA secondo le modalità ordinarie.