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Split Payment: cosa è cambiato dal 1° luglio

 

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 Dal 1° Luglio è scattato l’obbligo di emettere fattura in Split Payment anche per i liberi professionisti.

Lo Split Payment è un meccanismo di liquidazione dell’IVA che viene applicato nei rapporti fra professionisti o aziende private e Pubblica Amministrazione.

Prevede che in tali rapporti sia il cliente (l’ente di PA) a contribuire l’IVA relativa alla transazione al posto del fornitore.

Detto anche Meccanismo dei Pagamenti divisi, ha il fine di combattere l’evasione fiscale, evitando che chi incassa “dimentichi” successivamente di  corrispondere l’imposta allo Stato.

È stato introdotto dalla Legge di Stabilità del 2015 (Legge n. 190/2014) ed è regolato dall’articolo 17 ter del DPR 633/72.

La regola generale riguardo all’IVA prevede che:

  • il fornitore incassi l’ammontare dovuto comprensivo dell’IVA dal cliente;
  • il fornitore versi l’IVA alle casse dell’Erario.

Lo Split Payment prevede invece che:

  • il fornitore (il professionista o l’azienda privata) incassi l’ammontare dovuto al netto dell’IVA dal cliente (l’ente di PA);
  • il cliente (l’ente di PA) versi l’IVA alle casse dell’Erario.

Cosa è cambiato dal 1° Luglio 2017 ?

La Manovra correttiva introdotta dal DL 50/2017 comporta le seguenti modifiche:

1. Sia il fornitore (il professionista o l’azienda privata) che il cliente (l’ente di PA) dovranno:

  • gestire  contestualmente  fatture in regimi separati;
  • separare l’annotazione e la gestione delle singole tipologie di fattura.

2. Aumenta il n° di soggetti compresi nel meccanismo dello Split Payment.

La 1a versione dello Split Payment del 2015 escludeva:

  • i professionisti che operano con ritenuta d’acconto;
  • i contribuenti dei regimi dei minimi che normalmente non applicano l’IVA alle loro fatture;
  • coloro che applicano reverse charge o inversione contabile.

Ora invece, a partire dalle fatture emesse dal 1 luglio 2017, lo Split Payment si estende anche ai liberi professionisti, che saranno soggetti sulle proprie fatture a 2 ritenute:

ü  l’IVA trattenuta dal cliente ed esposta in fattura;

ü  la ritenuta a titolo d’imposta pari al 20%.

3. Aumenta il n° di enti di PA tenuti ad applicare il meccanismi di Split Payment.

Le nuove regole includono:

  • le amministrazioni pubbliche soggette all’obbligo di fatturazione elettronica;
  • le società controllate nella Borsa Italiana dall’indice FISE MIB;
  • le società controllate da Ministeri ed Enti Locali.

Gli enti di PA che devono applicare lo Split Payment sono quelli individuati dall’ISTAT ed inseriti nel conto economico consolidato, riportati:

  • nell’elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2016 per le fatture emesse dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017;
  • nell’elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre dell’anno precedente per le fatture emesse dal 1° gennaio 2018 in poi.