Ad ottobre del 2013, l’esplosione della centrale termica di un asilo a Piano d’Accio ha provocato danni ingenti all’edificio ma soprattutto avrebbe potuto causare la morte di molti bambini e del personale scolastico.
Il fatto ha aperto un’indagine ancora in corso, che ha visto l’avanzare di ipotesi e congetture sulla natura del disastro e sulla mancanza di una manutenzione adeguata.
Ma chi è il responsabile di una centrale termica? Chi risponde a seguito di tali eventi?
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1. Centrale termica: perché è pericolosa?
La centrale termica è il locale tecnico che ospita uno o più generatori di calore aventi una portata termica complessiva maggiore di 35 kW.
È il cuore di un impianto di riscaldamento.
È sempre presente nei condomini e nei fabbricati con sistema di riscaldamento centralizzato come alberghi, uffici, scuole, ospedali, centri commerciali.
L’esplosione di una caldaia all’interno di una centrale termica è un episodio molto frequente.
Una centrale termica è molto pericolosa per via della quantità di combustibile impiegata dai suoi componenti.
Il grado di pericolosità dipende dal tipo di alimentazione dei generatori di calore.
In particolare le centrali alimentate a metano sono molto pericolose.
Il combustibile gassoso (in genere, il metano) è esplodibile e fortemente infiammabile.
Leggi anche: La denuncia della centrale termica
2. Chi è il responsabile dell’impianto in caso di caldaie centralizzate?
Il responsabile di un impianto di riscaldamento centralizzato è:
- l’amministratore di condominio per centrali di edifici condominiali;
- l’amministratore delegato per centrali di fabbricati appartenenti ad una società;
- un dirigente per centrali di edifici pubblici.
3. Il terzo responsabile
Il DPR 412/93 , art. 11, ha istituito la figura del Terzo Responsabile.
Il Terzo Responsabile è una figura a cui il responsabile della centrale termica delega le proprie funzioni per la gestione ed il mantenimento dell’efficienza dell’impianto.
Può essere una persona fisica o giuridica.
La delega al terzo responsabile solleva il proprietario o l’amministratore dagli obblighi e dalle responsabilità civili e penali riguardanti la gestione della centrale.
Il proprietario o l’amministratore dell’impianto non può delegare un terzo responsabile nel caso di edifici residenziali singoli nei quali il generatore non sia installato in un locale dedicato.
Per centrali con potenze termiche maggiori di 232 kW, deve avere il Patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici.
Per centrali con potenze termiche maggiori di 350 kW, deve avere anche la Certificazione ISO 9000 oppure deve essere iscritto alla SOA categoria OS28.
La SOA è un’attestazione che comprova la capacità di un’impresa di eseguire opere pubbliche di importi superiori a 150000 €.
È la certificazione obbligatoria per partecipare a gare d’appalto per l’esecuzione di lavori pubblici.
Qualifica l’impresa ad appaltare lavori per classifiche di importi e categorie di opere.
Le categorie di opere riguardano la tipologia di lavori e l’attività aziendale dell’impresa.
Sono 52:
- 13 di carattere generali (opere di edilizia civile ed industriale);
- 39 specializzate (impianti, restauri, finiture…)
OS28 è la categoria speciale relativa ad Impianti termici e di condizionamento.
Una volta delegato, il terzo responsabile:
– assolve a tutte le funzioni del proprietario o dell’amministratore dell’impianto;
– risponde di eventuali inadempienze dinanzi alla legge.
4. I compiti del responsabile
Il responsabile dell’impianto o il terzo responsabile:
- controlla l’esercizio ed il funzionamento dell’impianto;
- esegue la manutenzione ordinaria;
- esegue la manutenzione straordinaria;
- mantiene in stato di efficienza l’impianto, le attrezzature e le misure di sicurezza antincendio adottate;
- effettua le verifiche di efficienza energetica;
- adotta le misure necessarie per limitare i consumi energetici;
- annota in un registro:
– le verifiche effettuate;
– i controlli eseguiti;
– gli interventi di manutenzione effettuati;
- garantisce un’informazione adeguata:
– sui rischi d’incendio;
– sulle misure di prevenzione adottate;
– sulle misure di protezione;
– sulle precauzioni da osservare per evitare un incendio;
– sulle procedure da seguire in caso di incendio.
L’art. 6 del DPR 151/2011 è la norma che definisce le funzioni del responsabile.
L’art. 20 del Dlgs 139/2006 stabilisce le sanzioni amministrative a cui il responsabile va incontro in caso di inadempienze.
5. La prevenzione degli incendi causati dalla centrale termica
La normativa antincendio tiene conto della pericolosità delle centrali termiche in quanto ad incendi ed esplosioni.
Il suo scopo primario è evitare danni a persone ed edifici.
L’amministratore dell’impianto ha la responsabilità civile e penale sul rispetto della normativa antincendio.
Il DM 12/04/96 è la norma che indica i requisiti di prevenzione.
Le centrali con potenza termica maggiore di 116 kW richiedono la redazione della SCIA antincendio.
La SCIA antincendio è la Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
È la richiesta formale che il responsabile dell’impianto inoltra al comando dei Vigili del Fuoco prima della sua messa in esercizio.
La redige un professionista abilitato.
Le centrali con potenza termica maggiore di 700 kW richiedono anche:
– la presentazione di un progetto antincendio da sottoporre ai Vigili del Fuoco;
– la richiesta di un sopralluogo.
6. L’esplosione della centrale termica dell’asilo di Piano d’Accio
L’esplosione della centrale termica della Scuola Materna di Piano d’Accio, in provincia di Teramo, è un episodio di cronaca molto significativo riguardo alla pericolosità di una centrale termica in relazione agli edifici ed ai loro occupanti.
Si tratta di un caso ancora aperto.
Il fatto è accaduto il 3 ottobre 2013.
Alle ore 17 c’è stata una forte esplosione proveniente dalla centrale termica nel vano caldaia.
L’edificio è stato distrutto: due ampie voragini si sono aperte nel muro nella parte posteriore, vetri schizzati a 20 metri di distanza; dappertutto macerie, tubi, tramezzi, ferraglia, calcinacci.
Nell’aula assegnata alla classe C della scuola materna sono comparse le travi portanti sgretolate.
In questa aula 25 bambini svolgevano ogni giorno attività scolastica.
Se l’esplosione fosse avvenuta due ore prima li avrebbe travolti.
Ma i 74 bambini frequentanti hanno concluso la loro giornata scolastica alle 16 e quindi l’esplosione ha trovato il plesso scolastico vuoto.
Sono uscite illese le 5 persone che si trovavano al 2° piano della struttura, dove aveva sede il Centro Servizi per il Volontariato.
“Il boato è stato fortissimo. Abbiamo visto saltare le finestre dei locali dell’aula di fuori” ha raccontato uno dei testimoni.
Al momento dell’esplosione la centrale termica era piena di gas.
Le due caldaie presenti nel vano erano spente.
Un boiler di 100 litri forniva acqua calda alla scuola e al Centro Servizi.
All’iniziale sospiro di sollievo per la mancata strage di bambini ha fatto seguito l’apertura delle indagini alla scoperta delle cause dell’esplosione e dei responsabili del disastro.
La struttura era comunale.
Il Comune aveva affidato la gestione e la manutenzione dell’impianto ad una ditta di Modena.
Dal 2013 ad oggi tecnici e periti hanno formulato molte ipotesi su quale potesse essere la causa dell’esplosione.
Nell’aprile 2014, gli esperti hanno consegnato una raccolta voluminosa di dati e spiegazioni.
La Procura ha individuato l’origine del disastro in una serie di mancanze a livello di sicurezza.
Tali mancanze avrebbero impedito al metano di uscire all’esterno a seguito di una fuga di gas.
Di conseguenza la centrale si sarebbe saturata di gas in breve tempo.
Responsabile dello scoppio sarebbe quindi la ditta, che gioca il ruolo del terzo responsabile.
La consulenza ordinata dal giudice ed affidata a due periti non ha mutato lo scenario ma ha assolto la ditta dalle responsabilità del disastro.
La perizia ha individuato come cause dell’esplosione:
- la rottura di un riduttore del gas, che avrebbe provocato una fuga di gas;
- la presenza di una griglia che ha impedito la fuoriuscita del gas;
il gas avrebbe provocato la saturazione del vano caldaia;
l’accensione del boiler dell’acqua calda avrebbe innescato l’esplosione.
Ha ritenuto però che sia il guasto del riduttore che la perdita nella rete del gas esulino dalle competenze della ditta.
Il PM ha ribadito che:
- la ditta, in qualità di gestore dell’impianto, è rea di non aver adottato gli accorgimenti necessari per impedire il verificarsi di un accumulo anomalo di metano nel vano caldaia;
- in base al libretto di consegna, il boiler avrebbe dovuto essere a camera stagna per via delle dimensioni del locale;
se non fosse stato a camera aperta, lo scoppio non si sarebbe verificato.
L’udienza del 5 luglio 2017 ha escluso che l’esplosione fosse causata dalla violazione, rilevata dall’inchiesta, di alcune norme:
- l’assenza del Certificato di Prevenzione Incendi;
- l’apertura irregolare del vano caldaie;
se quest’ultima fosse stata denunciata, l’esplosione sarebbe occorsa ugualmente;
di certo la ditta non sarebbe stata rea di tale irregolarità.
Sono finiti nel Registro degli indagati con l’accusa di crollo colposo:
- l’ex Presidente della ditta;
- il Consigliere delegato della ditta, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- il Dirigente Responsabile Area della ditta , firmatario del Documento di Valutazione dei Rischi;
- il Responsabile di Commessa preposto dalla ditta, firmatario del Documento di Valutazione dei Rischi;
- il Responsabile di Cantiere.
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è la mappatura di tutti i rischi presenti in un fabbricato.
Contiene le procedure da adottare per attuare le misure di prevenzione e protezione necessarie.
Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) è un gruppo di persone che ha la funzione di:
- redarre il Documento di Valutazione dei Rischi;
- porre in essere le misure necessarie per la sicurezza.
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSSP) è la figura professionale che ha il compito di attuare tutte le procedure necessarie per la protezione e per la prevenzione di condizioni pericolose per la sicurezza.
Il PM, titolare del fascicolo della Super Perizia del 2017,ha ritenuto i 5 tecnici della ditta colpevoli per aver omesso necessari interventi di manutenzione.
La discussione finale del processo ci sarà il prossimo 25 Gennaio 2018.