Normative

Qual è il periodo di riscaldamento obbligatorio?

 

 Le modalità con cui vengono attivati gli impianti di riscaldamento non sono lasciate alla libera iniziativa dei singoli.

C’è invece una normativa nazionale che disciplina periodo e limite orario per l’accensione e fa dipendere tali regole dalla zona d’Italia in cui si vive.

Le restrinzioni sono valide per gli edifici dotati di impianti di riscaldamento centralizzato mentre nessun limite riguarda gli impianti di riscaldamento autonomi, attivabili in qualsiasi momento secondo le proprie esigenze.

 Per gli edifici dotati di impianto termico centralizzato vige l’obbligo di installare sui termosifoni valvole termostatiche e contabilizzatori di calore.

1. La normativa

 Il periodo in cui è permessa l’accensione degli impianti di riscaldamento è stabilito dal DPR 412 del 26 agosto 1993, che è il “Regolamento  recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia”.

Per sapere in quale periodo  si possono accendere gli impianti di riscaldamento devi conoscere la zona climatica in cui rientri.

La zona climatica indica in quale periodo e per quante ore si possono accendere gli impianti di riscaldamento degli edifici.

Comprende i comuni che presentano un numero di gradi-giorno non superiore al valore massimo che contraddistingue la zona stessa.

Per la suddivisione si è fatto riferimento ai gradi-giorno della località, e non alla posizione geografica.  

I gradi-giorno di una località sono dati dalla somma , estesa a tutti i giorni compresi  in un periodo convenzionale di riscaldamento, delle differenze positive tra la temperatura ambiente (convenzionalmente di 20 °C) e la temperatura media giornaliera.     

Le 6 zone sono:

  • Zona A : minore o uguale a 600
  • Zona B : fra 600 e 900 compreso
  • Zona C : fra 900 e 1400 compreso
  • Zona D : fra 1400 e 2100 compreso
  • Zona E : fra 2100 e 3000 compreso
  • Zona F : maggiore di 3000

Gli impianti di climatizzazione invernale devono essere condotti in modo che, durante il periodo in cui sono in funzione, non restino superati i valori massimi di temperatura stabiliti dall’art. 4 del DPR 412.

Più precisamente, durante il periodo consentito, la media aritmetica delle temperature dell’aria nei diversi locali di ciascuna unità immobiliare non deve superare:

  • 18 °C + 2 °C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianale,
  • 20 °C + 2 °C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

La temperatura va mantenuta entro i limiti fissati mediante accorgimenti che non causino sprechi di energia.

Sono concesse deroghe al limite massimo consentito per gli edifici adibiti ad attività industriale ed artigianale quando si verifica almeno una delle situazioni seguenti:

  • l’energia termica necessaria al riscaldamento ambientale proviene da sorgente non convenientemente impiegabile in un altro modo;
  • le esigenze produttive o tecnologiche  richiedono temperature maggiori del valore limite.

Il Comune può concedere deroghe al valore massimo ammissibile della temperatura dell’aria nei periodi di funzionamento dell’impianto di climatizzazione se sussistono giuste motivazioni legate alla destinazione d’uso dell’edificio per:

  •  ospedali, cliniche, case di cura, ricoveri per anziani o per minori, strutture per tossicodipendenti o adibite all’assistenza di soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
  • strutture adibite ad attività sportive.

2. Le zone climatiche

Ma quali sono i periodi ed il numero di ore giornaliere massimo di accensione degli impianti per ogni zona climatica?

Zona A : max 6 h – dal 01/12 al 15/03

Zona B : max 8 h – dal 01/12 al 31/03

Zona C : max 10 h – dal 15/11 al 31/03

Zona D : max 12 h – dal 01/11 al 15/04

Zona E : max 14 h – dal 15/10 al 15/04

Zona F : nessuna restrinzione di orario e periodo    

La Zona F rappresenta quelle regioni nelle quali il clima è particolarmente rigido e che richiedono maggiori risorse.

Per le zone climatiche sottoposte a limitazioni (A,B,C,D ed E) ,gli impianti devono essere accesi in un orario compreso tra le 5 e le 23.  

 Al di fuori dei periodi stabiliti, si possono attivare gli impianti termici solamente quando si verificano situazioni climatiche anomale che ne giustifichino l’accensione.

La durata giornaliera non deve comunque superare la metà di quella concessa a pieno regime.

Solamente un’ordinanza del sindaco può autorizzare l’accensione degli impianti per più di 14 ore nel periodo consentito e per più di 7 ore fuori stagione in caso di condizioni metereologiche eccezionalmente fredde.      

Trento è in Zona F: non è soggetta pertanto ad alcuna limitazione.

Lampedusa appartiene alla Zona A: si possono attivare gli impianti di climatizzazione centralizzati al massimo per 3 mesi e mezzo.

Roma fa parte della Zona D: a Roma il riscaldamento può essere acceso dall’ 1 Novembre al 15 Aprile per un massimo di 12 ore al giorno comprese fra le 5 e le 23.

3. Le eccezioni

 Le limitazioni riguardanti la durata giornaliera di accensione ed il periodo annuale di esercizio non si applicano:

  • ad alberghi e pensioni;
  • ad ospedali, cliniche, case di cura, ricoveri per minori e per  anziani, strutture protette per l’assistenza di soggetti affidati ai servizi sociali pubblici;
  • alle sedi delle organizzazioni internazionali e delle rappresentanze diplomatiche non ubicate in stabili condominiali;
  • a piscine e saune;
  • alle scuole ;
  • ad edifici industriali ed artigianali.

 

 

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