APE, ACE e AQE: 3 voci simili, in comune la tematica della certificazione energetica, 3 documenti distinti. In cosa differiscono tra loro? Cosa indicano? Chi li redige? E quando presentare l’una o l’altra?
1. Acronimo
2. APE e ACE: che differenza c’è?
L’APE sostituisce l’ACE il 6 giugno 2013 per effetto del D.L. 63/2013 convertito con la Legge n.90 del 3 agosto 2013.
L’ACE è definito come il “documento attestante la prestazione energetica ed eventuali alcuni parametri energetici caratteristici dell’edificio”.
L’APE è definito come il “documento, redatto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti, che attesta le prestazioni energetiche di un edificio attreverso l’utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica”.
Quindi:
- l’ACE descrive le caratteristiche energetiche di un’unità immobiliare e ne identifica il consumo annuale di energia.
- l’APE fornisce una sintesi delle caratteristiche energetiche di un’unità immobiliare , ne individua il consumo annuale di energia (come l’ACE) e ne stabilisce il livello di efficienza energetica, assegnandole una classe energetica.
Entrambi i documenti forniscono consigli pratici per guidare il proprietario dell’edificio all’attuazione di interventi fattibili e convenienti economicamente mirati ad abbassare il consumo di energia. Rispetto all’ACE, l’APE indica in modo più dettagliato in che modo migliorare l’efficienza energetica dell’unità immobiliare.
La modalità con la quale calcola il fabbisogno energetico dell’edificio resta uguale ma considera dei parametri aggiuntivi.
Quindi oltre a:
- climatizzazione invernale,
- climatizzazione estiva,
- preparazione dell’acqua calda per usi igienico-sanitari,
considera anche:
- la ventilazione,
- l’illuminazione (per il terziario)
- l’energia richiesta da eventuali impianti ascensori o scale mobili.
3. APE e AQE: che differenza c’è?
La normativa prevede per la certificazione energetica degli edifici due attestati: l’AQE e l’APE.
L’AQE è l’attestato che entra in scena a conclusione dei lavori di costruzione o ristrutturazione di un edificio ed ha la funzione di controllare ed attestare che, durante i lavori, siano state rispettate le prescrizioni finalizzate al miglioramento della sua efficienza energetica.
L’APE ha la funzione di informare il proprietario, l’acquirente e/o il locatario riguardo le prestazioni energetiche ed il livello di efficienza energetica dell’edificio.
L’APE deve comprendere:
- le raccomandazioni per l’incremento dell’efficienza energetica dell’edificio;
- le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti da realizzare per il miglioramento dell’efficienza energetica;
- tutti i dati che permettono agli interessati la valutazione e il confronto di edifici diversi e quindi il confronto fra gli stessi in base alle loro prestazioni energetiche. Per facilitare il confronto fra edifici, introduce la classe energetica.
La classe energetica è una categoria prestazionale, caratterizzata da specifici valori e contraddistinta da una lettera che va da G ad A+.
“G” individua gli edifici con un’efficienza energetica minore.
“A+” è invece la classe più alta a cui appartengono gli edifici con più alta efficienza energetica.
In questo modo l’APE orienta il mercato verso gli immobili a più alto rendimento energetico e consente ai consumatori di valutare le prestazioni energetiche degli edifici rapidamente e di confrontarli secondo un bilancio costi/benefici.
Le 2 principali differenze tra APE e AQE sono:
- l’attribuzione della classe energetica agli edifici effettuata solamente dall’APE;
- le caratteristiche del certificatore energetico che deve redigere l’attestato (vedi il punto 8).
I due attestati svolgono ruoli diversi e non sono sostituibili l’uno con l’altro.
4. Quale normativa la disciplina?
L’ACE recepisce la direttiva europea 2002/91/CE, ora non più in vigore; è stato convertito in APE dalla legge 90/2013.
L’APE recepisce la direttiva 2010/31/UE, attualmente in vigore e che ha sostituito la precedente; è entrata in vigore dal decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013, poi convertito con modifiche bdalla legge 3 agosto 2013 n.90.
Per quanto riguarda l’AQE, obblighi, tempi e modalità sono dettate dal D.Lgs n.311/2006, poi confermato dal D.L. 63/2013.
5. Quando viene redatta?
L’AQE viene redatta alla fine dei lavori di costruzione e di ristrutturazione e va ad attestare il rispetto degli atti mirati al miglioramento delle prestazioni energetiche delle unità immobiliari coinvolte.
L’ACE non viene più redatta, in suo luogo c’è l’APE.
6. A chi va presentata?
L’APE viene presentata alla Regione, l’AQE viene consegnata al Comune per il fine lavori.
7. Validità e durata
L’APE ha una validità di 10 anni se l’unità immobiliare è in regola con i controlli dell’impianto termico. Va rinnovata prima dello scadere dei 10 anni se vengono effettuate ristrutturazioni che comportano variazioni delle prestazioni energetiche dell’edificio.
L’ACE non viene più redatto ma le certificazioni redatte prima del 04/08/2013 sono e restano valide per i successivi 10 anni dalla data di rilascio.
Se l’edificio certificato non subisce modifiche, l’ACE resta valido e può essere allegato ad un atto di locazione o di compravendita nel corso di tutto il decennio successivo al rilascio.
Nel caso in cui l’edificio certificato sia oggetto di lavori di ristrutturazione che ne migliorino le prestazioni energetiche, l’ACE perde di valore e va sostituita con una nuova valutazione energetica, e quindi con l’APE.
L’AQE ha una validità di 10 anni, ma va rinnovata in caso di ristrutturazione o di modifiche degli impianti, degli involucri o in caso di modifiche e ampliamenti della volumetria.
8.Da chi viene redatta?
L’APE viene redatta da un certificatore energetico, che deve essere estraneo alla proprietà, alla progettazione ed alla realizzazione dell’immobile.
L’AQE viene redatta da un tecnico abilitato non necessariamente estraneo alla proprietà. Può essere parte dello staff coinvolto nei lavori.
9.Classi energetiche
L’APE assegna una classe energetica all’edificio.
L’AQE presenta solamente una proposta di classe energetica.
10. I 4 obblighi di APE e AQE
Dobbiamo distinguere 4 tipi di obblighi:
- obbligo di dotazione;
- obbligo di allegazione;
- obbligo di consegna;
- obbligo di informativa.
In generale:
- gli atti traslativi a titolo oneroso sono soggetti a tutti e 4 gli obblighi suddetti.
- gli atti traslativi a titolo gratuito sono soggetti al solo obbligo di dotazione.
- gli atti non traslativi non sono soggetti ad alcun tipo di obbligo.
Casi particolari sono:
- il preliminare di vendita, soggetto ad obbligo di dotazione ed obbligo di consegna;
- il trasferimento di immobile nell’ambito di una sentenza di divorzio o di separazione consensuale, soggetto al solo obbligo di dotazione;
- la rinuncia abdicativa, non soggetta ad alcun obbligo tra i 4;
- la rinuncia a titolo oneroso, soggetta a tutti e 4 gli obblighi;
- la rinuncia a titolo donativo, soggetta al solo obbligo di dotazione;
- la risoluzione per mutuo consenso di un atto traslativo a titolo oneroso, soggetta a tutti e 4 gli obblighi;
- la risoluzione per mutuo consenso di un atto traslativo a titolo gratuto, soggetta al solo obbligo di dotazione, salvo eccezioni.
Locazioni soggette a registrazione, leasing ed affitto di azienda di edifici comportanti un consumo energetico sono soggetti:
- a tutti e 4 gli obblighi se hanno per oggetto interi edifici;
- gli obblighi di dotazione, di consegna e di informativa se hanno per oggetto singole unità immobiliari.
Locazioni non soggette a registrazione sono soggette al solo obbligo di dotazione.
Per quanto riguarda l’APE leggi APE: quando è obbligatoria?
Per quanto riguarda l’AQE leggi AQE: quando è obbligatoria?