Normative

Dichiarazione di conformità degli impianti: sanzioni e responsabilità dell’installatore

estratto dico

 

La Dichiarazione di conformità degli impianti è un documento obbligatorio  che un installatore o un’impresa installatrice abilitati rilascia al committente dopo l’installazione o la manutenzione di un impianto di gas, luce, acqua.

Non si tratta di una semplice formalità, ma è una fase delicata che si pone al termine del processo di realizzazione di un impianto ed è un atto che può comportare anche sanzioni amministrative e penali.

Sapevi che la consegna della dichiarazione di conformità a conclusione dell’installazione di un impianto è obbligatoria anche se il cliente non ha pagato e che in tal caso, qualora l’installatore venisse chiamato a giudizio, perderebbe la causa proprio a causa della mancata consegna?

Sapevi che ci sono casi in cui degli installatori sono stati condannati a 5 mesi di reclusione con la condizionale per aver firmato una dichiarazione di conformità non veritiera?

L’articolo riporta alcuni casi di inadempienze con le relative sanzioni e responsabilità.

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1. Una dichiarazione di conformità non veritiera è reato?

Si. L’installatore che rilascia una dichiarazione di conformità non veritiera  commette un atto che ha rilevanza penale e viola l’art. 481 del Codice Penale “Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità”.

Inoltre, in base all’art. 359 del Codice Penale, relativo alle persone esercenti un servizio di pubblica utilità, l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 481 c.p. può configurarsi come reato singolo o in concorso con altri reati.

L’installatore reo di aver compilato una dichiarazione falsa può vedersi abbinati i seguenti reati:

  • Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.) quando la falsità della dichiarazione riguarda i materiali impiegati;
  • Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) se la P.A. deve emettere un atto pubblico basandosi sulla falsa dichiarazione;

la dichiarazione di conformità viene acquisita dall’amministrazione comunale  che si avvale di essa per rilasciare il certificato di agibilità e di abitabilità di un edificio e basa la sua deliberazione su un atto destinato a provare il vero;

  • Reati derivanti dalla violazione degli art. 1 e 5 della legge 1083/71 se oggetto della certificazione falsa sono gli impianti a gas per uso domestico e possono comportare un’ammenda da 102 € a 204 € o addirittura l’arresto fino a 2 anni.

2. Quali sanzioni per l’installatore non abilitato che firma una dichiarazione di conformità?

Rischia fino ad 1 anno di reclusione o il pagamento di una multa da 51€ a 516€.

Entra in gioco l’art. 481 del Codice Penale.

Esercitare un servizio di pubblica utilità vuol dire “svolgere una professione il cui servizio è vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell’opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi”.

Infatti l’installatore deve disporre dell’abilitazione da parte dello Stato ed il committente deve rivolgersi ad un installatore abilitato per legge.

3. Quali sanzioni per un impianto non a regola d’arte?

Ricaviamo la definizione di “impianto a regola d’arte”:

  • dall’art. 5 del DM 37/08 , in base al quale sono costruiti “a regola d’arte” “i progetti elaborati in conformità alla normativa vigente, alle indicazioni delle guide e alle norme dell’UNI, del CEI (…);
  • dall’art. 81 del D.Lgs. 81/08, secondo cui sono redatti secondo le regole dell’arte gli impianti costruiti “secondo le norme della buona tecnica”.

Per l’installatore che non esegue l’impianto secondo le regole dell’arte, violando gli obblighi imposti dalla normativa vigente, è stabilita una multa da 1000 a 10000 €.

Il D.Lgs. 81/08, Testo Unico per la sicurezza sul lavoro, prevede che il non rispetto degli obblighi ivi riportati comporti:

  • l’arresto fino a 3 mesi;
  • la multa da 1200 € a 5200 €.

L’installatore va incontro a provvedimenti disciplinari anche da parte degli ordini professionali, rischiando anche la sospensione dell’abilitazione di installatore, qualora persista , almeno per 3 volte, nel realizzare un progetto non conforme alla regola dell’arte.

Le imprese installatrici che violano per più di 3 volte le norme di sicurezza rischiano  di essere sospese dall’Albo delle Imprese Artigiane e dal Registro delle Imprese.

L’installatore ha l’obbligo di utilizzare materiali a regola d’arte ed è responsabile dei componenti dell’impianto installato anche se questi li fornisce il committente.

Per effetto della Direttiva CEE 89/374 sulla Responsabilità di Prodotto, l’installatore è responsabile se ha contribuito a mettere a disposizione del cliente un prodotto difettoso.

L’installatore deve rifiutarsi di installare componenti non a regola d’arte o non idonei al luogo d’installazione.

 

4. Quali sanzioni per l’installatore che non invia copia della dichiarazione di conformità al Comune?

L’installatore che non rilascia la dichiarazione di conformità va incontro ad una multa da 100 a 1000 €.

L’installatore o l’impresa installatrice che omette di inviare al Comune la copia della dichiarazione di conformità degli impianti nuovi montati in edifici aventi già l’abitabilità va incontro ad una multa che varia da un minimo di 1000 € ad un massimo di 10000 € a seconda:

  • dell’entità e della complessità dell’impianto;
  • del grado di pericolosità.

5. Quali sanzioni per l’installatore che non invia copia della dichiarazione di conformità alla Camera di Commercio?

Nessuna. Le imprese installatrici non devono più inviare copie delle dichiarazioni di conformità alla Camera di Commercio.

L’installatore o l’impresa installatrice deve:

  • compilare la dichiarazione di conformità secondo il Modello previsto dal DM 37/2008;
  • consegnare allo Sportello Unico dell’Edilizia del Comune in cui è ubicato l’impianto entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori:
    • la dichiarazione di conformità in duplice copia;
    • il progetto ed il certificato di collaudo degli impianti installati.

Sarà poi lo Sportello ad inoltrare una copia alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione ha sede l’impresa che ha realizzato l’impianto.

La Camera di Commercio controlla che la dichiarazione di conformità rilasciata:

  • sia stata redatta su un modello conforme a quello ministeriale;
  • sia stata compilata con tutti i dati obbligatori;
  • riporti l’eventuale presenza di un Responsabile Tecnico in persona diversa dal dichiarante (titolare o legale rappresentante);
  • riporti sia la firma del dichiarante sia la firma del Responsabile Tecnico negli spazi appositi.

Controlla inoltre che:

  • il dichiarante indicato corrisponda a quanto risulta nel Registro delle Imprese;
  • l’installatore o l’impresa installatrice abbia l’abilitazione richiesta per il tipo di impianto realizzato.

6. Per quanto tempo vale la responsabilità dell’installatore che firma una dichiarazione di conformità?

La responsabilità dell’installatore in merito alla dichiarazione di conformità non ha una data di scadenza.

L’installatore che firma una dichiarazione di conformità si assume la responsabilità penale per sinistri provocati da una non conformità dell’impianto alla regola dell’arte per l’intera durata di vita dell’impianto.

Non ha alcuna responsabilità per danni o deficienze dell’impianto causate da una manutenzione errata o provocate da modifiche apportate in un secondo momento.

Il proprietario del locale in cui è stato installato l’impianto ha infatti l’obbligo di mantenere in efficienza l’impianto secondo le direttive dell’installatore abilitato.

La responsabilità civile per difetto grave dell’impianto dipende dal tipo di contratto di prestazione d’opera o di appalto.

7. Quali responsabilità per l’installatore che esegue un progetto sbagliato?

L’installatore che realizza un progetto sbagliato:

  • è corresponsabile se l’errore di progettazione è evidente per chi ha i requisiti tecnico-professionali necessari per l’implementazione di quel tipo di impianto;
  • non è responsabile se l’errore di progettazione esula dalle competenze dell’installatore, per esempio si tratta di un errore di calcolo o di concetto.