Contratti e sentenze riportano spesso l’espressione “regola dell’arte”, menzionata anche nell’articolo 2224 del Codice Civile in base al quale:
“Il prestatore d’opera è tenuto a procedere all’esecuzione dell’opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d’arte”.
La Legge non fornisce però una definizione normativa consolidata di “regola dell’arte” che espliciti il concetto in modo esauriente, salvo ricorrere a specifiche norme di settore.
Ma cosa significa esattamente “lavorare a regola d’arte”? Quali riferimenti considerare per lavorare “a regola d’arte”? A cosa si va incontro se non si lavora “a regola d’arte”?
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1. Il concetto di “Regola d’arte”
La “regola d’arte” va intesa come l’insieme delle regole tecniche a cui l’installatore deve attenersi per garantire uno standard minimo di accettabilità del prodotto in termini di:
- utilizzabilità;
- affidabilità;
- durata;
- sicurezza.
Il termine “prodotto” può riferirsi a:
- un impianto;
- un componente;
- un progetto.
2. Lavoro a regola d’arte e contratto tra le parti
Un contratto può richiedere come risultato un prodotto di qualità superiore dello standard minimo previsto dalla regola d’arte.
L’installatore può aver lavorato a regola d’arte ma disatteso quanto pattuito nel contratto firmato con il cliente.
Lavorare a regola d’arte è necessario ma non sufficiente per adempiere a quanto riportato da un contratto.
Aver realizzato fedelmente quanto riportato in un contratto comporta necessariamente l’aver lavorato a regola d’arte.
Ciò perché:
- le disposizioni di un qualsiasi contratto inglobano e spesso danno per scontato le norme della regola d’arte;
- le norme della regola d’arte generalmente costituiscono solo una parte del risultato voluto dal cliente;
le disposizione esplicitate nel contratto completano quanto manca alle norme della regola d’arte per avere il risultato desiderato.
3. Lavoro a regola d’arte e rispetto delle norme
Per lavorare a regola d’arte l’installatore deve rispettare:
- le norme giuridiche: sono le norme obbligatorie emanate dagli Organi legislativi nazionali ed europei; da queste derivano le norme di comportamento;
- le norme tecniche, che raggruppano:
– quelle riguardanti la sicurezza delle persone e la fruibilità e la durata del prodotto;
– quelle riportate nei Capitolati e nei Contratti: sono regole, linee guida e caratteristiche forniti e definiti da organismi riconosciuti (UNI, CEI ed altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione Europea);
– quelle di carattere settoriale, fornite dalle associazioni di settore e rintracciabili nella letteratura tecnica specializzata.
La norma tecnica non è di per sé obbligatoria: lo diventa quando una legge o un’altra norma legislativa fa un preciso riferimento ad essa.
Il rispetto delle norme tecniche è un metodo sicuro per adempiere alle norme di legge generiche perché garantiscono il livello minimo di sicurezza richiesto dalla regola d’arte.
L’installatore che ha applicato le norme tecniche non è allora tenuto a dimostrare di aver lavorato a regola d’arte.
Il committente non può pretendere più di quanto stabilito dalla norma tecnica a meno che ci siano accordi contrattuali che prevedano requisiti aggiuntivi.
4. Perché manca una definizione precisa di “regola d’arte” ?
La regola d’arte a cui ci si riferisce nei contratti è il punto d’arrivo del complesso di norme generali, tecniche e di settore comunemente note ed applicate in un determinato momento storico.
Da ciò deriva che la locuzione “regola d’arte” è un concetto dinamico, in continua evoluzione, che si adegua progressivamente.
È un concetto che dipende:
- dal momento storico in cui si vive;
- dalla conoscenza tecnica che si ha nel periodo;
- dalle leggi e dalle consuetudini in vigore nello stesso tempo.
È un concetto che allora non si sposa con la rigidità di una definizione legale che lo circoscriverebbe ad una precisa datazione.
Una definizione puntuale di “regola d’arte” diverrebbe anacronistica in breve tempo e sarebbe incapace di adeguarsi al progresso culturale, scientifico e tecnologico.
Per questa ragione nel Codice non troviamo una definizione normativa precisa.
5. Sanzioni e responsabilità per chi non lavora a regola d’arte
L’installatore che non ottempera a quanto previsto dalla regola d’arte va incontro ad una responsabilità per danni.
Ciò indipendentemente dal fatto che rispetti o no le disposizioni pattuite nel contratto firmato con il cliente.
L’installatore deve sempre e comunque lavorare secondo la regola dell’arte e segnalare al committente le carenze e gli errori macroscopici dell’opera che il cliente gli chiede di eseguire e da lui riscontrate nei limiti delle sue cognizioni tecniche.
Se non segnala carenze e/o errori macroscopici riscontrati al committente ed esegue fedelmente quanto previsto dal progetto fornitogli si rende corresponsabile di eventuali danni cagionati dall’utilizzo del prodotto realizzato.
Se informa il committente degli errori contenuti nel progetto ma questi gli chiede di eseguire ugualmente le indicazioni ivi riportate, l’installatore diviene esente da responsabilità in quanto è stato privato della libertà di decisione.
Gli conviene però salvaguardarsi attraverso un documento scritto che attesti la propria comunicazione di non conformità del progetto eseguito al committente.
L’installatore viene ritenuto responsabile anche di danni provocati da elementi non contenuti in alcuna normativa ma che con il comportamento del buon padre di famiglia avrebbe potuto constatare, valutare ed evitare.
Il concetto di “diligenza del buon padre di famiglia” è contenuta nell’articolo 1176 del Codice Civile e richiede al professionista di agire con perizia, prudenza e diligenza nell’adempimento delle prestazioni.