Come riconoscere un APE non redatto a norma di legge? Come ravvisare la presenza di errori ed inesattezze o la mancanza di informazioni essenziali che rendono la certificazione non conforme alla normativa?
In questo articolo vediamo le omissioni e gli inadempimenti più comuni.
Un APE non è conforme alle prescrizioni normative se si verifica almeno uno dei seguenti casi.
1. Si riferisce ad un edificio nuovo ed è stata redatta con il programma DOCET.
DOCET è il software semplificato gratuito per la redazione degli APE che ENEA ha realizzato in collaborazione con l’Istituto per le Tecnologie della Costruzione del CNR.
L’applicativo può essere impiegato per la certificazione energetica degli edifici esistenti adibiti ad uso residenziale.
Non può essere utilizzato per certificare:
- edifici di nuova costruzione;
- appartamenti o singole unità immobiliari con una superficie utile superiore ai 200 m2 ;
- edifici con destinazione d’uso non residenziale, come ad esempio locali commerciali, laboratori, uffici.
Il DOCET non è idoneo per edifici non residenziali perché i suoi progettisti lo hanno configurato (cioè hanno studiato ed impostato algoritmi e valori) per una destinazione d’uso residenziale (tipologie costruttive, carichi interni, …), e l’utente non può modificarli.
La simulazione di un immobile con destinazione d’uso diversa da quella residenziale restituirebbe perciò calcoli non veritieri.
2. Si riferisce ad una costruzione nuova e riporta una classe energetica inferiore a C.
Il DM del 26 giugno 2015,decreto attuativo della Direttiva europea 2010/31/UE, stabilisce i nuovi requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici nuovi e di quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti.
Le linee guida stabiliscono per questi edifici una classe energetica da ottima a sufficiente (A,B,C) escludendo quelle inferiori.
La classe C è il limite minimo accettato.
3. Non riporta l’identità del certificatore e/o la sua Dichiarazione d’indipendenza.
L’APE deve includere una sezione in cui riporta le informazioni identificative del soggetto certificatore:
- la tipologia di soggetto (tecnico abilitato, ente, società);
- i contatti ed i riferimenti per la reperibilità;
- la dichiarazione di indipendenza.
La dichiarazione d’indipendenza attesta:
- l’assenza di conflitto d’interessi;
- l’assenza di parentela fino al 4° grado con il richiedente.
Per “conflitto d’interesse” si intende:
- il coinvolgimento diretto o indiretto del certificatore nel processo di progettazione e realizzazione dell’immobile da certificare; non può essere lo stesso proprietario dell’immobile o il progettista o il direttore dei lavori o appartenere al team di progettazione;
- il legame con i produttori dei materiali o dei componenti utilizzati nell’immobile;
- l’indipendenza dai vantaggi derivati al richiedente.
4. Non comprende le Raccomandazioni tecniche per il miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio.
L’APE deve riportare:
- la tipologia di ciascun intervento tecnico individuato volto al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio;
- la classe energetica a valle del singolo intervento;
- la valutazione di ogni intervento proposto in relazione alle condizioni climatiche, termo fisiche, igrometriche, geometriche, di esposizione,…, dell’edificio;
- il tempo di ritorno in termini economici;
- una valutazione di massima del potenziale di miglioramento dell’edificio.
5. Non attesta l’avvenuto sopralluogo.
Le Linee Guida Nazionali per l’Attestazione della Prestazione Energetica degli Edifici sanciscono che il certificatore che redige l’APE “deve effettuare almeno un sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare al fine di reperire e verificare i dati necessari alla sua predisposizione”.
Il sopralluogo è obbligatorio ed è necessario per effettuare una diagnosi adeguata e stilare una “carta d’identità energetica” dell’edificio.
Mediante uno o più sopralluoghi, il certificatore:
- verifica di persona le caratteristiche della struttura;
- misura con una strumentazione apposita le finestre, le murature e le altre distanze utili;
- può raccogliere una sua documentazione fotografica dell’edificio da integrare ai dati raccolti;
- individua il modello di calcolo, la procedura ed il metodo da adottare in relazione a tutti gli usi energetici pertinenti per l’edificio ;
- individua le opportunità di intervento per apportare miglioramenti nell’efficienza energetica.
6. Non include la dichiarazione di resa in forma di atto notorio.
L’APE va rilasciata in forma di Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio ai sensi dell’art. 15 comma 1 D.Lgs 192/05 modificato dall’art. 12 del D.L. 65/2013.
7. Non riporta la ricevuta di deposito all’Ufficio Tecnico preposto dalla Regione.
Nel caso di edifici provvisti di impianto di riscaldamento a gas, l’APE ha una validità di 10 anni soltanto se ad essa è allegato in originale e in copia il libretto di impianto o di centrale regolarmente compilato.
Il libretto riporta gli interventi di manutenzione ed i test di rendimento.
In caso di irregolarità nel libretto, l’APE decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la 1a scadenza non rispettata.
In caso di assenza del libretto, si assume che la 1a scadenza non rispettata sia nell’anno in corso e l’APE decade il 31 dicembre dell’anno successivo.